Per opportuna conoscenza si ricorda ai docenti che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Si ricorda inoltre che la possibilità di sostituire il personale che si avvale di giorni di ferie durante lo svolgimento delle attività didattiche con altro personale in servizio spesso non è praticabile e deve essere vagliata e organizzata direttamente dalla dirigenza.
Ilaria Zolesi
DS
da Msis014009-psc